Art. 3.

      1. Il quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Può rinviare al Consiglio dei ministri i decreti legislativi ed i regolamenti governativi con richiesta motivata di nuova deliberazione».

      2. Dopo il sesto comma dell'articolo 87 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Provvede o partecipa, con le modalità stabilite dalla legge, alla nomina delle autorità di garanzia di rilievo nazionale e delle agenzie pubbliche nazionali non dipendenti dal Governo».